Il prestito personale è un’operazione concessa dall’istituto di credito in via chirografaria senza il rilascio di garanzie reali. Gli importi sono generalmente più modesti rispetto al mutuo e spesso legati all’acquisto di un bene di consumo.
Il pagamento avviene con pagamento diretto su conto corrente o con bollettino postale. Tra le finalità del prestito personale segnaliamo il consolidamento debiti: si tratta di una nuova operazione finanziaria che nel raggruppare tutte le posizioni debitorie consente l’erogazione un importo sufficiente a ripianare tutte le partite lasciando al cliente una sola rata mensile da pagare. E’possibile stipulare contratti a tasso fisso anche se di norma il tasso è variabile. La durata dell’operazione (48 mesi medi) è più breve rispetto al mutuo. L’istituto che concede il prestito può richiedere firme di avallo (garanti). L’istruttoria del prestito personale prevede accertamenti presso le banche dati e l’analisi del reddito. Un fenomeno che vogliamo segnalare in quanto anomalo è quello del richiedente senza segnalazioni in banca dati né positive né negative; gli istituti di norma non erogano prestiti a soggetti sconosciuti alle banche dati!!!! Chiaramente se le segnalazioni sono negative il prestito viene rifiutato. Per essere cancellati dalle banche dati, dopo il pagamento del contenzioso, occorre attivare alcune procedure di norma svolte dagli studi legali.Documenti necessari: anagrafici e reddituali; identificazione del rapporto bancarioNota : la Crif è la più nota delle banche dati. Le segnalazioni relative a ritardi nei pagamenti sono in continuo aumento. Avere una reputazione negativa in Crif equivale a precludersi tutte le forme di credito non garantite come il prestito personale, il credito al consumo, le carte di credito e talvolta anche il mutuo. Occorre mettere mano subito affinché siano introdotte regole di pronta riabilitazione per chi dopo il ritardo ha onorato il suo debito.LA CESSIONE DEL QUINTO La cessione del quinto dello stipendio è una particolare tipologia di prestito da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o salario fino all’ammontare del quinto dell’emolumento valutato al netto delle ritenute.
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