Circ. 12. 2012
Savona, 10 dicembre 2012
Procedura per la proposizione di chiusura a saldo e stralcio di partite debitorie.
Sono ammesse alla richiesta di procedura a saldo e stralcio SOLO le operazioni in CONTENZIOSO. Non è pertanto possibile utilizzare lo strumento dello stralcio come modalità preventiva finalizzata all’ottenimento di uno sconto.
I Creditori analizzeranno solo quelle richieste proposte da clienti in contenzioso per i quali sono già stati esperiti 2 o più tentativi NEGATIVI di recupero stragiudiziale.
La domanda non può mai essere indefinita ma circostanziata mediante la presentazione al creditore tutta la documentazione di reddito e debito del richiedente, al fine di attestare l’effettiva necessità dello stralcio e la convenienza reciproca delle parti a non coltivare una causa.
Al momento della formulazione della proposta a saldo e stralcio o comunque all’inizio della procedura, il patronato invierà la domande ai creditori solo PREVIO versamento nel fondo di “conciliazione” della somma offerta a chiusura.
Il patronato non è responsabile per eventuali RISPOSTE NEGATIVE da parte dei creditori, limitandosi, in tal caso alla restituzione di quanto versato nel fondo di conciliazione.
Il direttivo
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