Riceviamo sempre più segnalazioni relative all’operatote dei recuperatori dei crediti che al fine di portare a termine il mandato loro affidato dai creditori non si fanno scrupoli nel compiere vere e proprie azioni di terrorismo psicologico.
Diciamo quello che possono o non possono fare.
Possono recarsi al domicilio del debitore e consegnare documentazione. Possono effettuare le loro richieste ma solo ai diretti interessati. Non hanno il diritto di entrare nell’abitazione nè di rivelare a vicini, datori di lavoro o comunque terzi ancorchè parenti il motivo del rintraccio.
Possono legittimamente cercare, anche insistentemente il debitore, ma non possono oltrepassare le rigide regole della privacy.
Attenzione: il recupero stragiudiziale, da parte di esattori si DEVE limitare al rintraccio ( anche sul posto di lavoro) ed alla richiesta di versamento. Per tutto il resto come il pignoramento, il sequestro, l’ipoteca ed in genere qualsiasi attività patrimoniale cautelare ci vuole l’azione giudiziale e la conseguente decisione del Giudice secondo quanto strettamente previsto dal Codice di Procedura Civile.
Altre dichiarazioni infondante, da noi rilevate, riguardano un non meglio precisato intervento, in caso di persistente morosità da parte delle forze dell’ordine, Carabinieri o Polizia. E’ tutto falso. Gli atti giudiziali sono notificati a mezzo dell’Ufficiale Giudiziario che è anche la persona competente alla conclusione degli Atti di Pignoramento ( sempre dopo il passaggio in Tribunale).
Ricordiamo che i DEBITI vanno sempre pagati ma il non poterli pagare non cancella i Diritti sanciti dai nostri Codici e dalle nostre Leggi.
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