Ci arrivano da più parti segnalazioni circa l’applicazione letterale dell’art 39 del dpr.180/1950 così come modificato dalle norme Istituite con il Decreto 31.12.2005 convertito in Legge il 14 maggio dell’anno 2006.
In pratica, chi sottoscrive una cessione del quinto, NON può contrarre una nuova operazione, sostitutiva di quella in corso prima che siano decorsi i 2/5 del piano di ammortamento.( nel caso di una operazione decennale vorrebbe dire non poter effettuare il rinnovo della cessione per quattro anni).
Non siamo contrari in linea generale con tale applicazione rigorosa della Legge; ci chiediamo comunque perchè tale norma sia stata bellamente disattesa sino ad oggi. Poi ci domandiamo come tale norma possa armonizzarsi con il diritto dell’utente di estinguere sempre e comunque anticipatamente i propri impegni; e da ultimo come sia possibile favorire da una parte la portabilità dei contratti, al fine di stimolare la concorrenza, e dall’altra ridurre per un periodo abbastanza lungo ( 4 anni) i diritti del del consumatore.
Certamente le norme in vigore dal primo gennaio, che introdurranno nel nostro ordinamento la disciplina europea in materia di credito al consumo, avranno bisogno di essere armonizzate con le norme vigenti apparentemente in contrasto.
La Mutua del Lavoro e delle Famiglie vigilerà su tali processi.
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